La Corte di Cassazione con la sentenza numero 13599/2025 sezione 4 ha confermato che per ritenersi integrato il reato di guida in stato di ebbrezza, è irrilevante la circostanza che il conducente sia fermo o in sosta al momento del controllo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, conseguentemente è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato, risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.
Tuttavia i Giudici di legittimità hanno altresì specificato che la mera presenza dell’imputato all’interno di un veicolo fermo, con motore acceso, non integra di per sé la condotta di guida ex art. 186 CDS, ove manchi la prova di una precedente movimentazione del mezzo in area destinata alla circolazione o di una situazione riconducibile alla “fermata” come fase dinamica della circolazione.”
