A seguito della L. 25.11.2024 n. 177 (interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada), l’art. 187 co 1 e 1 bis del CDS, aveva subito una riformulazione, consistente nell’eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica. In sostanza, sino a quel momento la norma puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, mentre il legislatore con la novella del 2024, eliminando per l’appunto il requisito dell’alterazione psico-fisica, ha consentito di punire chiunque avesse assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida (quindi ipoteticamente anche giorni, settimane o mesi prima).
Sul punto era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, sulla scorta del fatto che la norma, nella sua nuova formulazione, produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla circolazione stradale, non consentendo di individuare con precisione l’area delle condotte punibili.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 10/2026, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ma ha evidenziato la necessità di operare una interpretazione restrittiva della nuova norma, in ossequio ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività.
Quindi, secondo la Consulta, pur continuando a non essere necessario dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, sarà tuttavia necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti, che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.
In conclusione, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, non sarà più necessario accertare che la sostanza stupefacente abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conducente, tuttavia sarà necessario verificare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità di sostanza che appaia idonea ad alterare la capacità di guida in un assuntore medio, così da determinare pericolo per la circolazione stradale.
