SENTENZE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ' CIVILE, MEDICA ED INFORTUNISTICA

IL PROPRIETARIO DEL MEZZO CHE SI SOTTRAE ALL’ISPEZIONE DELLO STESSO NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO

Se il proprietario del mezzo danneggiato non lo ha messo a disposizione dell’assicurazione per l’ispezione prima di instaurare il giudizio di risarcimento, non ha diritto all’indennizzo, posto che la compagnia assicuratrice deve essere messa in condizione di adempiere al proprio obbligo, ovvero formulare una congrua offerta risarcitoria, e ciò è possibile solo attraverso la collaborazione tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale, vigendo in tale periodo un dovere di cooperazione e correttezza, alla cui sottrazione consegue l’improponibilità della domanda risarcitoria da parte del danneggiato.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1756/2022

RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA: PROFILI DI RESPONSABILITA’

Con ordinanza n. 3150/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito su quale soggetto grava la responsabilità c.d. “da vacanza rovinata”, nell’ipotesi di acquisto di un pacchetto di viaggio “tutto compreso” tramite agenzia. Secondo la Corte, l’agenzia, in quanto intermediario di viaggi risponde di alcune obbligazioni tipiche quali per es, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento, scegliere l’organizzatore, ecc. Non è responsabile invece degli inadempimenti di quest’ultimo, o della mancata corrispondenza dei servizi scelti a quelli pubblicizzati, a meno che il cliente dimostri che l’agenzia stessa, conosceva o avrebbe dovuto conoscere facendo uso della semplice diligenza dalla medesima esigibile in base all’attività stessa esercitata, l’inaffidabilità del tour operator cui si è rivolto.

RESPONSABILITA' MEDICA: E' ONERE DEL PAZIENTE DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALITA'

Con la pronuncia n. 27612/20 la Corte di Cassazione nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, ha ribadito un importante principio in tema di responsabilità medica.
In particolare con la suddetta sentenza si è affermato che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.
Pertanto, alla luce di tale orientamento, in mancanza della dimostrazione chiara del nesso di causalità da parte della paziente, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.

CONSENSO INFORMATO


La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9887 del 26.05.2020 ha ribadito che incombe sul paziente l’onere di dimostrare che, in caso di corretta informazione, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Da ciò discende che non è sufficiente per ottenere il risarcimento allegare la mera omessa informazioni in quanto il danno non è in re ipsa.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando il paziente provi che, qualora fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno al diritto all'autodeterminazione rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.

REGOLE PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 9693 fissa le regole per l’esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 cc. In particolare, precisa che il comportamento della vittima, per assumere efficienza causale autonoma ed esclusiva, deve essere qualificabile come abnorme. 
La responsabilità ex art. 2051 cc è, pertanto, esclusa per caso fortuito qualificabile come ciò che non può prevedersi o per forza maggiore, ossia ciò che non può evitarsi nonché dalla condotta del danneggiato che può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.

AUTOVELOX

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11792 del 18.06.2020 ha affermato che giova sull'opponente provare l’inidoneità della segnalazione predisposta ad assolvere la funzione di fornire al guidatore il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico.

PROBLEMI COMPORTAMENTALI PREGRESSI ALLA STIPULA DELLA POLIZZA

Nell’ordinanza n. 8895 del 13.05.20, la Corte di Cassazione ha negato la copertura assicurativa per eventuali danni arrecati da membri della famiglia nel caso in cui al momento della sottoscrizione della polizza i genitori hanno sottaciuto i problemi comportamentali del figlio, il quale poi aveva provocato l’incendio di un fienile. I Giudici, inoltre, hanno confermato l’obbligo risarcitorio posto a carico dei genitori e del figlio per i danni arrecati all’altrui proprietà.

DECESSO DEL LAVORATORE E RESPONSABILITÀ’ DELL’AZIENDA

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8988 del 15.05.2020 ha colto l’occasione per ribadire e sintetizzare la propria posizione relativamente al concorso di colpa del lavoratore.
In primis, il lavoratore può essere considerato responsabile in via esclusiva nel caso in cui abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartitegli.  Il datore di lavoro risponde, infatti, dei rischi professionali propri, ossia di quelli insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa, e di quelli impropri cioè derivanti da attività connesse, ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazioni lavorativa.
In tale caso, purché sussista il cosiddetto rischio elettivo devono concorrere tre elementi: un atto volontario e arbitrario del lavoratore, la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi personali e la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, anche in ipotesi di condotta imprudente del lavoratore, va escluso il concorso di colpa nel caso in cui l’infortunio sia stato causato dall'esecuzione di precisi ordini del datore di lavoro, o nel caso in cui l’infortunio è avvenuto a causa dell’organizzazione o nel caso di carenza di formazione o informazione del lavoratore ascrivibile al datore di lavoro.

FUMO ATTIVO: RILEVANZA DELLA LIBERA SCELTA DI FUMARE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1165 del 21 gennaio 2020 ha ribadito che l’accertamento del nesso di causa deve essere anteposto al giudizio relativo all’imputazione di responsabilità. Pertanto, occorre che la patologia contratta dal fumatore possa considerarsi conseguenza altamente probabile dell’uso del tabacco. Invero, il fumo pur costituendo un fattore di rischio non è il solo capace di favorire l’insorgere di patologie tumorali ai polmoni, e non può rappresentare la causa unica e sufficiente per la loro comparsa.
Inoltre, la Corte precisa che non è possibile attribuire al produttore e distributore di sigarette la responsabilità per non aver provveduto a rendere noto con apposite informazioni la grave nocività del fumo e dei rischi connessi, atteso che deve ritenersi che la circostanza che il fumo faccia male alla salute è un fatto socialmente notorio.
Infine, i Giudici evidenziano che il comportamento del soggetto che abusa delle sigarette è da ritenersi da solo sufficiente a determinare l’evento dannoso diventando fatto idoneo ad escludere la sussistenza del nesso di causa. 

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO E RESPONSABILITA’ DEL TOUR OPERATOR

La Corte di Cassazione con la sentenza 17724/2018 ha sancito che il tour operator, che ha organizzato o venduto un pacchetto turistico, è responsabile di qualsiasi danno, anche se ascrivile a terzi, come nel caso di smarrimento del bagaglio. Nel caso di condanna dello stesso al risarcimento del consumatore, il tour operator potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del terzo.

CAMBIAMENTO DI SESSO

Il Tribunale di Savona con la sentenza dell’08 ottobre 2019 ha precisato che in caso di problemi di salute causati dalla non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico per il mutamento del sesso, il danno patito non è solo quello relativo al diritto alla salute, ma anche quello dell’identità sessuale e della dignità della persona.

INVESTIMENTO DEL PEDONE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17418 del 28.06.2019 ha precisato che il Giudice di merito, al fine di accertare il concorso di colpa del pedone nell'investimento, deve partire dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, accertare in concreto la colpa del pedone, e ridurre la percentuale presunta via via che emergano circostanze idonee a dimostrarne la colpa.
Infatti, trova applicazione quanto previsto dall'art. 2054 cc il quale obbliga il conducente del veicolo a risarcire il danno prodotto, ponendo a suo carico una presunzione di colpa. Inoltre, oltre all'accertamento del comportamento colposo del pedone, è necessario che il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

LE NUOVE SENTENZE DI SAN MARTINO IN TEMA DI REPSONSABILITA’ MEDICA

In data 11 novembre la Corte di Cassazione ha depositato dieci sentenze (nn. 28985-28994) in tema di responsabilità sanitaria, trattandone i temi centrali.
In particolare, i Giudici hanno confermato che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare sia un danno alla salute (quando è ragionevole ritenere che, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario per evitare le conseguenze invalidanti) sia un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (nel caso in cui il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute). Il paziente sarà però tenuto ad allegare i pregiudizi subiti, nonché dovrà provare la circostanza che avrebbe opposto il suo rifiuto al medico.
La sentenza n. 28986 tratta il tema dell'accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente. In particolare i Giudici precisano che la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio; l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio. Successivamente, la liquidazione del danno non potrà avvenire sottraendo tra essi i gradi di invalidità riconosciuti atteso che si sottovaluterebbe il danno patito, ma attraverso la differenza tra il valore monetario del danno totale e il valore monetario dell’invalidità preesistente.
Inoltre nella sentenza n. 28987 la Corte precisa che in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.
La corte di Cassazione nella sentenza 28988 precisa che in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.Ed ancora la Corte precisa che l’accettazione da parte di una struttura sanitaria di un paziente comporta l’assunzione di una prestazione accessoria rispetto a quella principale di fornire le cure necessarie, avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale.
La decisione n. 28990 ribadisce l’applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari non ancora definiti del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private in quanto non vi è alcun intervento volto a modificare gli elementi costitutive della fattispecie. Pertanto, non risulta essere ostativa la circostanza che la condotta illecita sia già stata commessa e che il relativo danno si sia già prodotto.
Attraverso tali sentenze la Corte ribadisce nuovamente che è onere del paziente/danneggiato provare il nesso di causa fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario. Sarà invece onere del medico provare che una causa imprevedibile ed inevitabile abbia reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Nella sentenza n. 28993 la Corte precisa che nel caso in cui la condotta del sanitario abbia causato un evento di danno incerto, il paziente potrà essere risarcito equitativamente come possibilità perduta ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. La risarcibilità della perdita di chance non prescinde dalla prova del nesso causale tra condotta ed evento.
Infine la Corte precisa che le norme “sostanziali” in cui regolano il rapporto tra medico e paziente nell'alveo della responsabilità contrattuale leggi “Balduzzi” e “Gelli- Bianco” non hanno efficacia retroattiva.

CONTAGIO DA VIRUS HPC E SUCCESSIVA MORTE DEL PAZIENTE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29492 del 14.11.2019 ha precisato che nel caso della contrazione del virus HPS a seguito di emotrasfusione per un fatto colposo da addebitare alla struttura sanitaria e alla pubblica amministrazione per aver trascurato la dovuta diligenza, la sopravvenuta morte del soggetto non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico già accertato e liquidato. Infatti, l’esito fatale deve essere considerato come prevedibile rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia. Inoltre, la Corte di Cassazione ribadisce che trattandosi di responsabilità extracontrattuale per il Ministero della Salute la relativa azione di risarcimento danni si prescrive in cinque anni dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno conseguente al comportamento del terzo.

PRESUNZIONE DI PARI RESPONSABILITA’ NEL CASO DI SCONTRO TRA VEICOLI

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22735 del 12.09.2019 ribadisce che la presunzione legale di pari responsabilità prevista nell'art. 2054 comma 2 cc ha funzione sussidiaria, operando sono nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.

L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA RISPONDE DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOMOBILISTA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE PER IL GUARD-RAIL DIFETTOSO E PRIVO DI MANUTENZIONE

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5726/2019, pubblicata il 27 febbraio 2019 ha ribadito la responsabilità dell’ente proprietario della strada nel caso di incidente stradale per il guard-rail difettoso e privo di manutenzione, il quale è tenuto al risarcimento dei danni causati all’automobilista, anche in caso di sussistenza di un concorso di colpa da parte di quest’ultimo.
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui "in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. Cass. 10916/2017.)”
In sostanza, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicchè, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo. Inoltre, il principio di responsabilità oggettiva è stato esteso anche ai doveri di costante sorveglianza delle strutture di protezione apposte, visto che è stato condivisibilmente ritenuto che il custode di una strada "che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile(cfr. Cass. 22801/2017).

ESAME DIAGNOSTICO E CONSENSO INFORMATO

Con la sentenza n. 17022/2018 la Corte di Cassazione ribadisce che il consenso informato deve essere acquisito dal paziente per ogni trattamento sanitario al fine di consentirgli di rifiutare. La descrizione dell’esame diagnostico durante il suo svolgimento non è idonea a ritenere ottenuto il consenso informato, in quanto tale descrizione era finalizzata ad ottenere la collaborazione del paziente. Pertanto, l’omessa acquisizione del consenso dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale a favore del paziente.

INFORTUNIO DURANTE IL CORSO DI SCI

L’iscrizione e la relativa ammissione di un allievo minorenne ad una scuola di sci comporta la nascita di un rapporto contrattuale a carico della suddetta scuola con l’assunzione di obblighi di vigilanza e protezione per la sicurezza ed incolumità del ragazzo. Pertanto, in caso di infortunio dell’allievo, sarà onere della scuola provare che le lesioni non siano imputabili ad un fatto colposo della scuola ai sensi dell’art. 1218 cc
(in tal senso Cass. 9437/2012 – Cass.2559/2011)

LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate sui presupposti e sull’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, in particolare con le seguenti pronunce gemelle: 22 maggio 2018 n. 12564, 12565, 12566 e 12567, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi da tempo, circa la cumulabilità del risarcimento del danno con altra indennità corrisposta al soggetto danneggiato in conseguenza di un fatto illecito.
In particolare stabiliscono le Sezioni Unite che la questione riguardante il cumulo del risarcimento del danno con l’indennità corrisposta al danneggiato da un soggetto diverso dal danneggiante, va affrontata e definita tenendo in considerazione la funzione risarcitoria o meno, del beneficio o vantaggio.
Più specificatamente:
-con la pronuncia SU 12565/2018 riguardante il rapporto tra risarcimento dei danni e indennità assicurativa, la Suprema Corte stabilisce che il danno da fatto illecito deve essere definito e liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile, l’importo dell’indennità assicurativa che deriva da un’eventuale assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza del medesimo fatto.
-con la pronuncia SU 12564/2018 riguardante il rapporto tra risarcimento dei danni e pensione di reversibilità, la Corte di Cassazione afferma che dal risarcimento del danno patrimoniale subito dal familiare di persona deceduta per fatto e colpa altrui, non deve essere detratta la pensione di reversibilità riconosciuta dall’INPS al familiare superstite a seguito della morte del congiunto, in ragione della natura stessa della pensione di reversibilità, che riveste una funzione previdenziale e non risarcitoria.
-con la pronuncia SU 12566/2018 riguardante il rapporto tra risarcimento dei danni e indennità INAIL, le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla predetta questione, ed in particolare se dall'ammontare del danno risarcibile debba essere scomputata la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL per l’infortunio in itinere subito dal lavoratore, hanno stabilito che la predetta rendita deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, per il medesimo titolo, al danneggiato da parte del terzo autore e responsabile del fatto illecito.
-con la pronuncia SU 12567/2018 riguardante il rapporto tra risarcimento dei danni e accompagnamento, i Giudici di Legittimità hanno stabilito che la percezione dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia ottenuto dall’Inps in conseguenza del fatto illecito del terzo, acquista per il danneggiato la valenza di un anticipo della somma che quest’ultimo potrà ottenere dal terzo a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, le pensioni, gli assegni e le indennità che spettano agli invalidi civili e che sono corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di tali prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

OMESSA DIAGNOSI E RISARCIMENTO DEL DANNO

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7260 del 23.03.2018, ha statuito che la tardiva diagnosi di una patologia neoplastica viola il diritto di autodeterminarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali. I Giudici di legittimità hanno ritenuto meritevole di tutela risarcitoria non solo la mancata scelta di procedere celermente all'attivazione di una idonea terapia, o la mancata fruizione delle terapie palliative delle quali il paziente avrebbe potuto beneficiare, con conseguente alleviamento delle sue sofferenze patite, ma anche la stessa decisione del paziente di vivere le ultime fasi della propria vita, nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico, in attesa della fine. Tale lesione è di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico della condizione patologica, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno con liquidazione equitativa.

MORTE DEL PAZIENTE E COLPA DEL MEDICO CURANTE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4764/2016 ha ribadito che, nel caso di responsabilità medica, trattandosi di responsabilità contrattuale a seguito di contatto sociale, il paziente danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza dell’aggravamento della patologia, mentre deve allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Sarà onere del medico dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che non è stato ezioogicamente rilevante.

IN TEMA DI DANNO NON PATRIMONIALE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 24076/2015 del 25.11.2015 specifica che in tema di liquidazione del danno parentale, in difetto di allegazioni di specifiche, il Giudice può liquidare il danno da uccisione del congiunto, sebbene con quantificazione minima.

RISARSIBILITA’ DEL DANNO DERIVANTE DA MORTE IMMEDIATA

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 15350/2015 del 22.07.2015 ha negato la possibilità di risarcire agli eredi il danno derivante dalla morte immediata, in quanto il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Inoltre, le Sezioni Unite, ribadiscano che nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità dell'evento morte deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.