L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA RISPONDE DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOMOBILISTA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE PER IL GUARD-RAIL DIFETTOSO E PRIVO DI MANUTENZIONE
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5726/2019, pubblicata il 27 febbraio 2019 ha ribadito la responsabilità dell’ente proprietario della strada nel caso di incidente stradale per il guard-rail difettoso e privo di manutenzione, il quale è tenuto al risarcimento dei danni causati all’automobilista, anche in caso di sussistenza di un concorso di colpa da parte di quest’ultimo.
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui "in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. Cass. 10916/2017.)”
In sostanza, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicchè, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo. Inoltre, il principio di responsabilità oggettiva è stato esteso anche ai doveri di costante sorveglianza delle strutture di protezione apposte, visto che è stato condivisibilmente ritenuto che il custode di una strada "che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile(cfr. Cass. 22801/2017).