Le Sezioni Unite Penali, con la pronuncia n. 12348/2020 si sono espresse sul quesito alle stesse posto, ovvero se sia o no ammissibile coltivare piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, nella propria abitazione per un uso esclusivamente personale e non naturalmente ai fini di spaccio.
Per Ii giudici di legittimità, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della norma penale, e quindi non configurerebbero il reato di coltivazione di stupefacente, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Quindi, non rientra nell’ambito del penalmente rilevante la coltivazione domestica, capace di generare prevedibilmente una modestissima quantità di stupefacente per scopo di consumo personale
Ne consegue che la punibilità della condotta di coltivazione di piante da stupefacente è esclusa o dalla classificazione domestica, o dalla incapacità delle piante già maturate di produrre sostanza drogante o, infine, dalla inadeguatezza delle modalità di coltivazione che fanno ragionevolmente ritenere che le piante non ancora mature non saranno in grado di produrre principio attivo con effetto stupefacente.