SENTENZE DIRITTO MINORILE

ACCERTAMENTO ETA’ M.S.N.A.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5936 del 03.03.2020 ha precisato che in dubbio sull'età del minore il Tribunale per i Minorenni deve avvalersi dell’accertamento sanitario, il quale deve indicare il range di errore insito nell'indagine e nelle metodologie utilizzate. 
L’esame sanitario di cui sopra deve essere multidisciplinare (un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica ed una valutazione psicologica o neuropsichiatrica) alla presenza di un mediatore culturale e condotto presso una struttura sanitaria pubblica.
Nel caso in cui non è possibile addivenire con certezza alla determinazione dell’età del minore, il Tribunale deve applicare la regola presuntiva della minore età. 

MANTENIMENTO FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

L’ordinanza n. 8816 del 12.05.2020 della Corte di Cassazione evidenzia che l’obbligo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio, nato fuori dal matrimonio,  retroagisce al momento della domanda giudiziale oppure se successiva all'effettiva data di cessazione della coabitazione senza necessità di apposita domanda sul punto.

GESTAZIONE PER ALTRI ALL'ESTERO

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8325 del 29.04.2020 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in merito all'interpretazione della normativa italiana che non consente possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria straniera diretto ad accertare il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero a seguito di un procedimento di gestazione per altri (GPA)– ivi legalmente intrapreso – e il genitore intenzionale non biologico, nonché il diritto di quest'ultimo di essere inserito nell'atto di nascita straniero. 
Pertanto, la Corte ha sospeso il giudizio e rinviato la causa alla Corte Costituzionale affinché decida sul punto.

ADOZIONE DEL SINGLE ALL'ESTERO

La Corte d’Appello di Potenza con il provvedimento del 12.06.2020 ha affermato che l’adozione di un minore in uno stato estero può essere trascritta nei registri dello stato civile italiano.
In particolare, la Corte ritiene applicabile al caso in esame la normativa per il riconoscimento diretto di provvedimenti stranieri ex L. 218/1995 e non la legge sull'adozione L 184/1983 in quanto il concetto di ordine pubblico va inteso in senso ampio, non riferito solo all'ordinamento interno, ma a quello internazionale comprensivo di Trattati e convenzioni internazionali.

RELAZIONE SENTIMENTALE DELLA FIGLIA: ILLEGITTIMA LA VOLONTA’ DEL PADRE DI OPPORSI

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta nella sentenza datata 13.08.2019 ha precisato che l’ordinamento giuridico riconosce la facoltà di autodeterminarsi al minore adolescente in svariate ipotesi, tra le quali anche quella di instaurare relazioni sentimentali. Deve, pertanto, ritenersi illegittima la volontà del padre di opporsi a tale relazione, e deve essere autorizzata la figlia a trascorrere i fine settimana in compagnia del fidanzato e dei relativi familiari avendo appurato la sua piena maturità e l’affidabilità della famiglia ospitante.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E ORIENTAMENTO SESSUALE DELL’ADOTTANTE

Il Tribunale per i Minorenni di Genova nella sentenza data 3 luglio 2019 ha precisato che l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. D) L. 184/1983 costituisce una clausola di chiusura del sistema volta a consentire l’adozione in tutti i casi in cui è necessario tutelare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato. La mancata specificazione di requisiti soggettivi implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentita anche a persone singole e coppie di fatto senza che possa darsi rilievo, nemmeno indiretto, all’orientamento sessuale del richiedente e alla relazione affittiva con il proprio partner.

MINORI NATI DA DUE DONNE UNITE CIVILMENTE TRA LORO

Il tribunale per i minorenni di Genova nella sentenza n. 640 del 16 giugno 2019 ha posto l'attenzione sulla necessità di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 299 c.c., al fine di scongiurare gli effetti singolari di una pronuncia la quale, pur riconoscendo, per effetto della contestuale adozione reciproca del figlio del partner eX art. 44 lett. D) L. 18471983, il rapporto di fratria tra minori, disponga una diversa e poco comprensibile successione dei cognomi dei minori. Pertanto, occorre assecondare la volontà dei genitori di avere per i due minori la medesima successione dei cognomi al fine di consentire una piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale.

DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI E DIRITTO ALL’ANONIMATO DELLA MADRE BIOLOGICA

Il Tribunale per i minorenni di Genova nella sentenza datato 25 maggio 2019 ha evidenziato che il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Tale diritto non è però assoluto in quanto deve essere contemperato attraverso l’interpello della madre biologica al fine di verificare il consenso all’eventuale revoca della scelta di anonimato compiuta alla nascita del figlio. Il diritto di quest'ultima a conservare l'identità costruita anche mediante il segreto sull'abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d'interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l'intangibilità della scelta, sul rilievo dell'intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana.

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Il Tribunale per i minorenni di Caltanisetta nella sentenza del 05 aprile 2019 ha evidenziato che il presupposto per l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare è la prognosi di reiterazione del reato. Deve sussistere non solo un pericolo concreto, ma anche attuale.

EFFICACIA DI UN PROVVEDIMENTOD I KAFALAH

Il Tribunale per i minorenni di Bologna nella sentenza del 14 marzo 2019 ha precisato che il provvedimento di un Tribunale marocchino che dispone la kafalah di un minore marocchino (istituto di diritto islamico finalizzato alla protezione dei minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita) a favore di una coppia italiana ha efficacia ex lege nel nostro ordinamento, senza che sia necessaria una deliberazione interna ai sensi degli artt. 66 L. 218/1995 e 23 paragrafo 1 della convenzione dell’Aja.

STATO DI DETENZIONE DI UN GENITORE 

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta nella sentenza datata 15 gennaio 2019 ha evidenziato che lo stato di detenzione del genitore condannato alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale non può automaticamente determinare una pronuncia di decadenza.
Ciò sarebbe in contrasto con l’interesse morale e materiale del minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto on entrambi i genitori. È pertanto necessario verificare la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole del genitore nei confronti del minore.

ATTI DI BULLISMO E CAPACITA’ GENITORIALE

Il tribunale per i minorenni di Caltanissetta nella sentenza dell’11 settembre 2018 ha precisato che gli atti di bullismo posti in essere da un minore nei confronti di un coetaneo possono rendere necessario l’accertamento da parte del Tribunale delle capacità educative e di controllo dei genitori sul figlio. Infatti, una valida educazione propone valori etici per una corretta e regolare vita in comunità e nell'ambiente sociale, inoltre il dovere educativo implica l’obbligo dei genitori di impartire ai propri figli gli insegnamenti volti a consentire uno sviluppo sano ed equilibrato. Connesso a ciò è il dovere di vigilanza sull'effettiva assimilazione dell’educazione e dei valori trasmessi dai genitori nei confronti dei figli. L’inadempimento di tali obblighi non influisce solamente sulla crescita del minore, ma determina anche la responsabilità civile dei genitori per i fatti illeciti compiuti dal figlio e la possibile apertura di un procedimento ex art. 333 cc volto ad accertare la capacità genitoriale.

MINORI E CONTINUITÀ AFFETTIVA

Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta con la sentenza del 16.09.2019 ha evidenziato che l’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale non implica l’esclusione del mantenimento di rapporti con i membri della famiglia d’origine, nel caso in cui sia stato instaurato un legame affettivo significativo. Pertanto, nell'adozione legittimante è possibile che l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine riguardi solo i rapporti giuridici, consentendo sul piano fattuale la prosecuzione delle relazioni familiari qualora non pregiudizievoli per lo sviluppo psico-fisico del minore.

DIRITTO DEL MINORE A PERMANERE NELLA FAMIGLIA D’ORIGINE ANCHE ALLARGATA

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 28257 del 04.11.2019 ha specificato che nel caso in cui si renda necessario allontanare temporaneamente i minori dai genitori l’affido etero-familiare deve essere considerato quale extrema ratio, in quanto deve essere accordato carattere prioritario alla permanenza nella famiglia d’origine “allargata”. Con ciò si evita ai minori il trauma di vedersi privati del contesto familiare nel quale sono cresciuti. Pertanto, il Giudice di merito deve primariamente valutare l’adeguatezza dei membri della famiglia allargata che si sono dichiarati disponibili all'affido e con i quali i minori abbiano un rapporto significativo. Solo nel caso i cui i suddetti membri non possano soddisfare le esigenze di sviluppo dei minori sarà possibile allora l’affido etero-familiare.

PROCEDIMENTI DE POTESTATE

La Corte di Appello di Milano nella sentenza del 26.08.2019 ha ribadito che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, il minore è parte necessaria del procedimento e il contraddittorio deve essere integrato anche nei suoi confronti. 
In tali procedimento il Giudice deve nominare un curatore speciale del minore attesa l’incompatibilità potenziale tra gli interessi del minore e dei genitori.

MINORI ED ASCENDENTI

Il Tribunale per i minorenni di Caltanisetta nella sentenza dell’11 settembre 2018 ha evidenziato che il minore ha diritto a mantenere rapporti significativi con i familiari diversi dagli ascendenti. 
L’art. 333 cc in combinato disposto con l’art. 336 cc comma 1 consente ai familiari, diversi dagli ascendenti, di presentare un ricorso al Tribunale per i minorenni per vedere riconosciuto l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con essi.

GENITORI E CORRETTO UTILIZZO DI WHATSAPP DEI FIGLI

L’uso di internet e degli strumenti di comunicazione è sempre più diffuso tra gli adolescenti, i quali esercitano in tal modo il loro diritto all'informazione e alla comunicazione tutelato dalla carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla Costituzione. 
In tale contesto la Cassazione con la sentenza n. 19069/2006 ha affermato la necessità della tutela del minore nel cyberspazio a non subire interferenze arbitrarie o illegali.
I genitori, pertanto, sono tenuti ad educare i propri figli al corretto utilizzo di tali nuovi sistemi di comunicazione mediante una limitazione sia qualitativa sia quantitativa all'accesso e condivisione di contenuti. L’anomalo utilizzo di tali strumenti da parte dei minori può essere sintomo per il Tribunale dei minori di Caltanissetta nella sentenza dell’08 ottobre 2019 di una scarsa vigilanza ed educazione.

DISACCORDO DEI GENITORI IN MERITO ALL'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI: COSA FARE?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21916 del 30.09.2019 ha ribadito che in tema di affidamento dei figli, il criterio fondamentale di giudizio, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore. Pertanto, in ossequio a tale principio, il Giudice, dopo aver accertato in concreto l’esistenza di conseguenze pregiudizievoli per il figlio, può disporre provvedimenti relativi all'educazione religiosa.
In materia di affidamento dei figli, l'appartenenza religiosa del genitore può avere rilevanza solo se essa influisce negativamente sulla crescita fisica e psicologica dei bambini; in tali casi non vi è dubbio che debba prevalere il supremo interesse del minore sulla libertà religiosa del genitore.

RIFIUTO DEL FIGLIO A VEDERE IL GENITORE NON COLLOCATARIO

Con l’ordinanza n. 11170 del 23.04.2019 la Corte di Cassazione ha precisato che non si può obbligare il figlio minore a frequentare il genitore non collocatario, in quanto i rapporti affettivi hanno natura incoercibile.
In particolare, in tema di affidamento dei minori, il Giudice deve tenere in considerazione l’interesse primario del minore, valutando le capacità di entrambi i genitori, nel tentativo di contemperare il principio di bigenitorialità con le complessive esigenze della vita concreta del minore.
Nei casi di separazione personale dei coniugi, il Giudice, al fine di applicare al meglio il principio di bigenitorialità, deve tenere sempre conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti in relazione ai figli.

FOTO DI MINORI DI ANNI 14 E SOCIAL NETWORK

Il Tribunale di Rieti con ordinanza del 07 marzo 2019 ha sancito il divieto per i nuovi compagni degli ex coniugi, di pubblicare sui social, senza il consenso dei genitori, le foto di minori di anni 14.
In particolare il Tribunale ha affermato che tale condotta è in sé pregiudizievole per i minori in quanto non è possibile, ad oggi, esercitare un controllo sull’utilizzo delle immagini pubblicate in internet. Le immagini, quindi, potrebbero essere salvate, modificate ed utilizzate nel mercato della pedopornografia.
Il Tribunale richiama in particolare il Considerando n. 38 del Regolamento UE n. 679/2016 che dispone che: "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (...)"; nonché l' art. 8 di detto regolamento ove si legge che "qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) [il consenso], per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni." Infine, il Tribunale ricorda che il legislatore italiano ha stabilito, con il decreto di adeguamento al Codice privacy n. 101/2018 che il limite d'età in Italia è di 14 anni.