SENTENZE SULLE RELAZIONI FAMILIARI

ISCRIZIONE IPOTECARIA E
PREGIUDIZIO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1076 ha precisato che nel caso di iscrizione ipotecaria della sentenza di divorzio a tutela del contributo al mantenimento dei figli minori, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c. Il Collegio infatti precisa che il legislatore ha predisposto tutele specifiche per garantire il credito del coniuge o ex coniuge (quali garanzie reale, garanzie personali e versamenti diretti), ma solo quando ricorre l'inadempimento o il pericolo di inadempimento. Appare dunque sproporzionato ed ingiustificato, a parere del Collegio, consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni.

LIMITAZIONI ALLA BIGENITORIALITA'

La Corte di Cassazione nell’ordinanza 27346/2022 ha precisato che il diritto alla bigenitorialità può essere limitato solo all’esito di un accertamento preciso e rigoroso del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore.

REVISIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO: LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA A FARE CHIAREZZA SUL CONCETTO DI GIUSTIFICATI MOTIVI SOPRAVVENUTI

La Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i “giustificati motivi sopravvenuti” che consentono la revoca o la revisione dell’assegno di divorzio.
Con l’ordinanza n. 1983 del 24.01.2022 i Giudici di legittimità hanno osservato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, costituisce il presupposto imprescindibile che il Giudice deve accertare affinchè possa avere luogo il giudizio di revisione dell’assegno. Per “giustificati motivi”, secondo la Corte di Cassazione, devono intendersi gli elementi di fatto che possono far sorgere un interesse ad agire per la modifica dell’assegno, non già una diversa interpretazione delle norme applicabili avvallata dal diritto vivente giurisprudenziale, posto che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della norma, non già creativa della stessa.
.

LA CEDU CONDANNA NUOVAMEMTE L’ITALIA: CEDU 20 gennaio 2022 caso D.M e N.c Italia (ric 60083/19)

Il rapporto tra figli e genitori costituisce un vincolo fortissimo e vi deve essere particolare delicatezza e cura nel decidere di interromperlo, adottando soluzioni il più possibile volte a preservare il rapporto medesimo.
È quanto stabilito dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo nel caso D.M. e N. c. Italia (ric.60083/19) del 20 gennaio scorso. La Corte precisa che la dichiarazione d'abbandono e l'adottabilità di un minore deve essere considerata l'extrema ratio, non la norma, come contestato al nostro Stato e questo provvedimento può essere applicato in casi tassativi e per gravi motivi che potrebbero compromettere il benessere psicofisico del bambino, considerato come il bene supremo. Tutti i provvedimenti di questa natura devono poi essere adeguatamente e concretamente motivati ( cfr anche Strand Lobben ed altri c. Norvegia [GC], A.M. ed altri c. Russia – genitore transgender- Cinta c. Romania, Manuello e Nevi c. Italia, X. c. Lettonia [GC] e Niccolò Santilli c. Italia nella rassegna del 13/9/19 e nei quotidiani del 6/7/21,18/2/20, 20/1/15,28/11/13 e 18/12/13).

ASSEGNO DI DIVORZIO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21140/2020 ha evidenziato che il Giudice deve verificare in concreto la possibilità del coniuge che richieda il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile di procurarsi un reddito adeguato al proprio mantenimento. Pertanto, la Corte ha riconosciuto l’assegno divorzile in favore di una donna cinquantenne inoccupata ed affetta da disturbi depressivi.

IN TEMA DI REVERSIBILITA’

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20477 del 2020 ha affermato che il coniuge divorziato titolare di un assegno divorzile determinato in maniera minima, o meramente simbolica, non ha diritto al riconoscimento della reversibilità. Infatti, il riconoscimento di ciò assicurerebbe al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita

DIRITTO ALL’ANONIMATO E RIVENDICA STATUS

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 19824/2020 ha evidenziato che fina a quanto la madre naturale è in vita, il suo diritto all’anonimato deve essere sempre tutelato, tranne nel caso in cui la donna abbia manifestato la volontà di revocare tale scelta a suo tempo effettuato. Successivamente alla sua morte, il diritto degli eredi della stessa al permanere dell’anonimato è da intendersi recessivo rispetto al diritto del figlio che rivendica il proprio status.

CESSAZIONE REGIME LEGALE DI COMUNIONE

La corte di Cassazione nell’ordinanza datata 1 settembre 2020, n. 18156 ha ribadito che lo scioglimento della comunione legale non comporta in automatico la cessazione della proprietà comune dei coniugi. Infatti successivamente a tale scioglimento, la comunione diviene ordinaria (in senso conforme Trib. Caltanissetta, 11 maggio 2002 - Cass. civ. sez. I, 28 novembre 1996 , n. 10586 - Trib. Verona, 29 settembre 1987).

FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO. QUALI SONO I PRESUPPOSTI

Con l'ordinanza n. 29779 del 29 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito in quali casi il figlio maggiorenne può essere considerato non autosufficiente, con conseguente diritto a richiedere il mantenimento da parte del genitore non collocatario.
Più precisamente per la Corte di Cassazione il figlio che ha raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori qualora, una volta concluso il percorso di studi prescelto, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione lavorativa in relazione alle opportunità concrete offerte dal mercato del lavoro, anche eventualmente ridimensionando e/o rivalutando le proprie aspirazioni, senza quindi attendere di reperire una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni e aspirazioni professionali.

IN TEMA DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

Con la sentenza 17183 depositata il 14 agosto 2020, i giudici della Corte di Cassazione confermano l’obbligo del figlio, una volta terminati gli studi, di fare di tutto per trovare un lavoro qualunque pur di rendersi autonomo, in attesa di un impiego più corrispondente alle proprie aspirazioni, secondo il principio di autoresponsabilità. La Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione del Giudice per l’eventuale riconoscimento del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente deve essere legata a circostanze e parametri da tenere in considerazione nel loro insieme e che deve essere sempre più rigorosa con l’aumentare dell’età del beneficiario, al fine di evitare che tale obbligo assistenziale si protragga «oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura», tranne che nei casi di evidente minorazione fisica o psichica.

RIDUZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO E PANDEMIA

Il Presidente del Tribunale di Terni con la ordinanza del 16.07.2020 ha ridotto il quantum dell’assegno al mantenimento per i figli posto a carico del padre, libero professionista, il quale a causa della pandemia globale da Covid-19, ha subito un riduzione considerevole dei propri redditi.

IN MERITO ALL'ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO EX ART. 156 CC

Il Tribunale di Milano con provvedimento del 19.02.2020 ha precisato che è onere del convenuto obbligato al versamento del contributo al mantenimento dimostrare l’avvenuto e regolare pagamento dello stesso.
Il Giudice è chiamato solo a verificare la sussistenza o meno dell’inadempimento protratto per alcuni mesi del soggetto obbligato che non può giustificarsi opponendo diverse pretese creditorie o inammissibili compensazioni.
.

SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano nel provvedimento datato 03.06.2020 ha ripercorso il procedimento per addivenire allo scioglimento dell'unione civile mediante manifestazione unilaterale di una delle parti davanti all'ufficiale dello stato civile.
Il Collegio ha ritenuto che il Presidente anche in tali casi debba sentire gli uniti, prima separatamente e poi congiuntamente, e tentarne la conciliazione, che, qualora avvenga, comporterebbe la trascrizione del processo verbale di conciliazione nei registri dello stato civile quale revoca della manifestazione di volontà di scioglimento.
Nel caso, invece, di mancata conciliazione o di contumacia dell'altra parte, il Giudice dovrà verificare, ai fine della procedibilità della dell’azione, il decorso del termine dilatorio di 3 mesi tra la data della dichiarazione e la proposizione della domanda e l'invio di raccomandata a/r, o di altro mezzo idoneo, all'altra parte contenente la dichiarazione di voler procedere allo scioglimento disgiunto d
ell’unione civile.  

ABBANDONO TETTO CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12241 del 23.06.2020 ha ribadito che l’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, in quanto comporta l’impossibilità di proseguire la convivenza. 
Sarà onere di chi ha abbandonato la casa dare prova che tale comportamento è stato determinato dall'atteggiamento dell’altro coniuge o che l’abbandono è conseguenza dell’intollerabilità della convivenza.

SENTENZA E ISCRIZIONE GIUDIZIALE A GARANZIA

La Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 1154 del 18.05.2020 specifica che l’ordinamento contempla la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale rispettivamente, nell'art. 156, comma 5, c.c., e nell'art. 8, comma 2, l. div. , pertanto, secondo i giudici d'appello non è necessario dimostrare, per poter procedere all'iscrizione giudiziale, la sussistenza del presupposto del periculum di inadempimento dell’ex coniuge obbligato all'assegno.
L’ipoteca giudiziale, infatti, risulta essere un adeguato strumento di garanzia preventiva, attivabile unicamente e immediatamente all'emissione di un provvedimento giudiziale senza necessità di ulteriori requisiti.

IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL GENITORE NON E’ COERCIBILE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6471 del 06.03.2020 afferma che il diritto-dovere del genitore non collocatorio di vedere e tenere con sé i propri figli non è coercibile in quanto il suo esercizio è destinato a rimanere libero quale esito di scelte autonome dello stesso.
I Giudici chiariscono che il diritto-dovere di visita può trovare una regolamentazione nei modi e nei tempi, ma non può essere oggetto di una condanna a un facere, né è possibile attribuire al mancato esercizio dello stesso un valore monetario.

CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3659 del 13.02.2020 ha precisato che nel caso di figli maggiorenni ormai indipendenti il padre, tenuto al loro mantenimento, ha diritto oltre a richiedere la modifica delle condizioni di divorzio per essere esonerato in futuro da ulteriori pagamenti, anche a proporre azione restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 cc. Infatti, i Giudici precisano che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.

SCIOGLIMENTO CONGIUNTO DELL’UNIONE CIVILE

Il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 742 del 25 marzo 2019 ha accolto la domanda di scioglimento congiunto dell’unione civile proposta dopo tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento atteso che le condizioni precisate dai ricorrenti erano frutto di un libero accordo tra le stesse.

FIGLI MAGGIORENNI MA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI: IL LORO MANTENIMENTO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19135 del 17.07.2019 ha ribadito che il Giudice di merito per dichiarare l’elisione del contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne deve accertare in concreto vari fattori, in particolare l’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, l’età, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, oltre che l’impegno profuso verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale. La Giurisprudenza ha più volte affermato che il figlio maggiorenne non ha raggiunto la propria indipendenza con qualsiasi impiego o reddito, ma solamente in presenza di un’occupazione che gli consenta un reddito corrispondente alla sua professionalità nonché un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni. Tale obbligo permane sino a quando il mancato raggiungimento di tale indipendenza non sia causata da negligenza del figlio o da fatto ad esso imputabile. Infine, si precisa che per l’elisione di tale obbligo è necessario un provvedimento del Giudice.

IL PADRE E’ ASSENTE: LA FIGLIA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14382 del 27.05.2019 ribadisce la risarcibilità del danno da privazione della figura genitoriale; danno che si realizza nell'ipotesi di mancanza di uno dei due genitori e pertanto di lesione del diritto alla bigenitorialità, nella privazione del diritto di ogni figlio ad avere entrambi i genitori e a poter contare sul loro aiuto economico ed affettivo. Il rifiuto da parte di un genitore di aver rapporti con il proprio figlio lede un diritto soggettivo costituzionalmente protetto. Pertanto, il genitore, nel caso non abbia adempiuto ai propri obblighi di mantenere, istruire ed educare i figlio causando un disagio materiale e morale nei propri figli, è tenuto al risarcimento dei relativi danni, che possono essere liquidati anche in via equitativa.

RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI TRADIMENTO CONIUGALE

La Corte di Cassazione con la sentenza 6598 del 7 marzo 2019 ha precisato che la violazione da parte di un coniuge del dovere di fedeltà non comporta in modo automatico il diritto al risarcimento. I Giudici precisano che affinché un coniuge possa essere condannato al risarcimento della danno, tale comportamento, per le modalità in cui è stata effettuata e per la sua gravità, deve superare la soglia della tollerabilità e tradursi nella violazione di un diritto costituzionalmente tutelato (quali il diritto alla saluti, alla dignità, all'onore). I Giudici precisano, inoltre, che l’obbligo di fedeltà ha natura persona, pertanto, l’amante potrebbe essere chiamato a rispondere non per la mera violazione dello stesso, ma quando ha concorso a violare altri diritti inviolabili del coniuge tradito (onere, dignità). In assenza di tali pregiudizi, l’amante si muove all'interno del «suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate».

DISTANZA GENITORI E AFFIDO CONDIVISO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6535 del 2019 ha precisato che l’affido condiviso, in caso di separazione dei genitori, deve essere la regola anche quanto uno dei genitori vive molto lontano, ma dimostra la volontà e l’impegno di mantenere il rapporto con i propri figli superando la distanza e rispettando il diritto di visita.
I Giudici evidenziano che l’affido esclusivo deve considerarsi una misura estrema nel caso di inidoneità di uno dei due genitori.

ASSEGNO DIVORZILE E UNA NUOVA FAMIGLIA

L’assegno divorzile trae la propria origine dall'obbligo di solidarietà economica dell’ex coniuge. Da tale principio, secondo il Supremo Collegio, discende che la costituzione di una nuova famiglia di fatto, da parte del beneficiario dell’assegno, faccia venir meno tale diritto perché rescinde il rapporto di solidarietà post-coniugale che sopravvive al divorzio.
In senso conforme
Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n. 18287
Cass. civ. 3 aprile 2015, n. 6855

AFFIDO CONDIVISO ANCHE PER IL CANE E IL GATTO

Con decreto del 19 febbraio 209, il Tribunale di Sciacca, in un caso di separazione giudiziale dei coniugi, ha applicato l’istituto dell’affidamento condiviso, per la prima volta in Italia, anche agli animali di affezione, ritenendo il sentimento per gli animali meritevole di tutela.
Pertanto, il Tribunale ha disposto l’affido condiviso a settimane alterne per il cane e il gatto della coppia così da garantire ad entrambi i coniugi di continuare il legame affettivo con gli animali, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.

INTERNET NEMICO DELLA COPPIA

Secondo la Cassazione frequentare siti web, per incontri extra-coniugali, rappresenta una circostanza idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e provocare quindi l'insorgere della crisi coniugale e quindi della successiva separazione. Proprio sulla scorta di tale motivazione, i giudici di legittimità, hanno stabilito che non costituisce violazione dell'obbligo di coabitazione la condotta della donna che si è allontanata da casa dopo aver scoperto che il marito cercava compagnie femminili proprio sul web. (Cass. Civ. sez I, 16 aprile 2018, n 9384).

ANCORA IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha chiarito nuovamente qual siano i presupposti per ottenere il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Nella sentenza 18287/2018, i Giudici hanno evidenziato che il riconoscimento o meno di tale assegno non può basarsi solo sull'accertamento del criterio dell’autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, in quanto il Giudice non può prescindere dal valutare l’incidenza degli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 della L. 898/70 ossia il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge. La Cassazione ha pertanto ribadito che la funzione dell’assegno di divorzio non è quella di ricostruire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma ha precisato che tale assegno deve riconoscere il ruolo e il contributo dell’ex coniuge alla realizzazione della situazione comparativa successiva allo scioglimento del legame matrimoniale.

 ASSEGNO DIVORZILE

Con la nota sentenza n. 11504, la Cassazione ha stabilito che nella valutazione dell'an dell'assegno di divorzio non si deve più tenere conto del parametro del "tenore di vita”. Il Giudice nel determinarne la misura del predetto assegno deve tenere conto: delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, il tutto rapportato anche alla durata del matrimonio. Si deve, pertanto, prima verificare in astratto se sussiste, in favore del coniuge più "debole", il diritto all'assegno; e successivamente stabilirne l’ammontare. La predetta sentenza precisa che l’assegno di divorzio non deve garantire all'ex coniuge lo stesso "tenore di vita" goduto durante il matrimonio, ma assicurare la sola autosufficienza economica. Da quanto sopra ne deriva che se l'ex coniuge può mantenersi con le proprie forze non gli spetterà alcun assegno; in caso contrario il contributo deve fornirgli il necessario per "raggiungere" l'autonomia economica. Il criterio di misurazione dell'assegno appare quindi svincolato anche dal reddito dell'obbligato.

CONVENZIONE SUL DIRITTO DI VISITA 

La Suprema Corte nella sentenza 20801/2017 si occupa, soltanto incidentalmente, della convenzione intercorsa tra i coniugi ed avente ad oggetto la possibilità di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione personale relative alle modalità di vista del genitore non collocatario. I Giudici precisano che tale scrittura privata non è efficace, in quanto vi è la necessità dell'intervento del giudice sull'accordo modificativo in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.

OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10944/2016 ha precisato che l’assegno di mantenimento non può essere in alcun modo sostituito con altre prestazioni di natura economica, quali ad esempio il pagamento delle rate di mutuo di spettanza dell’ex coniuge.

MANTENIMENTO EX MOGLIE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4797/2016 ha statuito che è irrilevante la breve durata del vincolo matrimoniale (nel caso de quo di solo due anni), e che è decisiva, al contrario la precaria condizione economica della donna. La breve durata del matrimonio non è ragione sufficiente per escludere la debenza dell’assegno divorzile. Bisogna prendere in esame il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

SCUOLA PRIVATA QUALE SPESA STRAORDINARIA?

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4182/2016 ha ribadito che non esiste un obbligo di concertazione preventiva tra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondono al maggior interesse dei figli della coppia. Nel caso in cui un genitori rifiuti di provvedere al rimborso della sua quota parte il Giudice è tenuto a verificare la corrispondenza delle spese sostenute all’interesse del minore attraverso una valutazione sulla commiserazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Pertanto, il genitore invocato in giudizio per la richiesta del pagamento delle spese non corrisposte deve specificare i motivi di dissenso affinché il Giudice possa valutare quanto sopra indicato. Inoltre, i Giudici della Cassazione hanno specificato che l’ordinanza presidenziale, emessa nel giudizio di separazione, costituisce titolo esecutivo solo nel caso in cui il genitore creditore alleghi e documenti gli esborsi nel titolo e la loro entità, salvo pur sempre i diritto dell’ex coniuge non affidatario di contestare l’esistenza del credito.