L’assegno divorzile trae la propria origine dall'obbligo di solidarietà economica dell’ex coniuge. Da tale principio, secondo il Supremo Collegio, discende che la costituzione di una nuova famiglia di fatto, da parte del beneficiario dell’assegno, faccia venir meno tale diritto perché rescinde il rapporto di solidarietà post-coniugale che sopravvive al divorzio.
In senso conforme
Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n. 18287
Cass. civ. 3 aprile 2015, n. 6855
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10944/2016 ha precisato che l’assegno di mantenimento non può essere in alcun modo sostituito con altre prestazioni di natura economica, quali ad esempio il pagamento delle rate di mutuo di spettanza dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4797/2016 ha statuito che è irrilevante la breve durata del vincolo matrimoniale (nel caso de quo di solo due anni), e che è decisiva, al contrario la precaria condizione economica della donna. La breve durata del matrimonio non è ragione sufficiente per escludere la debenza dell’assegno divorzile. Bisogna prendere in esame il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.