La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 36277/2023 ha precisato che l’amministratore condominiale che non si è attivato per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali risponde del danno procurato al condominio, nel caso in cui non sia più possibile procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso.
Infatti, l’amministratore condominiale ai sensi del riformato art. 1129 cc è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo eventuale dispensa dell’assemblea.
Pertanto, l’amministratore è tenuto a sollecitare per iscritto i condomini morosi al pagamento del dovuto ed entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio è obbligato a fornire mandato a un legale per il recupero del credito in via giudiziaria, salvo eventuale dispensa da parte dell'assemblea.
Nel caso in cui non provveda al recupero degli oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi, l’amministratore potrà essere chiamato a rispondere del pregiudizio causato al condominio, il quale sarà tenuto a dimostrare che a causa dell’inerzia dell’amministratore non sia più possibile recupera il credito.