VIA EUCLIDE 26 VERONA
informativa sulla privacy

Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2063 del 9 marzo 2020 ha evidenziato che con il contratto di edizione il titolare del diritto di pubblicazione a mezzo stampa concede ad un editore l'esercizio del diritto a pubblicare l'opera, verso la corresponsione di un compenso e per un tempo determinato, obbligandosi dal canto suo l'editore a pubblicare e diffondere l'opera. L’elemento che caratterizza il contratto è pertanto la finalità di pubblicazione a stampa dell’opera tradotta, a carico e rischio dell’editore.

La Corte d’appello di Catania nella sentenza n. 315 del 6 febbraio 2020 ha precisato che spetta al produttore del film lo sfruttamento economico dello stesso. È un diritto che non riguarda l’opera in sé ma la facoltà di autorizzare la sua messa in circolazione attraverso qualsiasi supporto tecnologico.

Il Tribunale di Catania nella sentenza n. 4699 del 3 dicembre 2019 ha evidenziato che la fotografia, consistente in una riproduzione oggettiva e formale del soggetto, non è tutelabile ai sensi della legge d’autore in quanto è priva della reinterpretazione originale dell’autore.

La Corte d’appello di Bari con la sentenza dell’8 novembre 2019 n. 20177 ha ribadito che la divulgazione di immagini senza il consenso dell’interessato è lecita, ai sensi dell’art. 10 cc, nonché degli artt. 96 e 97 della L. 633/41, quando risponda ad esigenze di pubblica informazione.

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 3 febbraio 2020 ha confermato che in linea generale la SIAE è da considerare un soggetto esercente un’attività di pubblico interesse. È pertanto da ritersi legittimo il diritto di accesso agli atti da parte dell’associato che abbia un interesse specifico, come quelli emessi in ambito disciplinare.

Il TAR del Lazio con la sentenza n. 11330 del 26 settembre 2019 ha confermato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il quale ha condannato la Siae per abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti musicali. I comportamenti posti in essere da SIAE erano diretti a mantenere la propria posizione dominante senza tenere in considerazione la volontà degli autori e l’evoluzione del mercato e della normativa Europea.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16153 del 15 aprile 2019 ha confermato il proprio orientamento in materia di diritto d’autore secondo cui la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE comporta unicamente il venir meno dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno medesimo, continuando, invece, ad essere “vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere d’ingegno”.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 15 febbraio 2019 n. 13969 ha evidenziato che pubblicare un link a un materiale protetto senza autorizzazione è attività vietata, lesiva del diritto del titolare alla comunicazione al pubblico. Inoltre, il Tribunale ha sancito la responsabilità risarcitoria del prestatore di servizi internet, anche del provider passivo, nel caso in sui non si attivi celermente per la rimozione dei contenuti protetti.

La Corte di Giustizia Europea nella causa C-310/17 ha stabilito che un sapore non può essere qualificato come opera a norma della direttiva 2011/29/CE e pertanto non può godere della tutela del diritto d’autore.
Il sapore si basa su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Inoltre, non è possibile procedere ad una identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 27 febbraio 2019 n. 940 ha ribadito, in ossequio a quanto previsto all’art. 10 cc e agli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione, non nel caso sia rivolta ad altri fini quali quelli pubblicitari o commerciali.
VIA EUCLIDE 26 VERONA
informativa sulla privacy