È stata sollevata questione di legittimità costituzione delle norme in materia di disposizioni anticipate di trattamento nella parte cui si stabilisce che l’amministratore di sostegno, che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
La Consulta nella sentenza del 13.06.2019 ha però precisato che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. I Giudici Costituzionali evidenziano che le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere.
Spetta, infatti, al Giudice Tutelare attribuire o meno, in fase di nomina o successivamente con decreto, all'amministratore di sostegno anche tale potere, allorquando il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.
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