UNIONI CIVILI E PERMESSI EX L. 104/1992

La legge 76/2016 istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali. Tale normativa non richiama però espressamente l’art. 78 cc che disciplina il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’atro.

A seguito di tale mancato richiamo, INPS con la circolare n. 38/2017 escludeva che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’atra si instaurasse un rapporto di affinità, sicché i permessi di cui alla L. 104/1992 potevano essere usufruiti esclusivamente nel caso in cui l’assistenza fosse stata prestata all’altra parte dell’unione civile e non anche ad un parente di quest’ultima.

Tale orientamento, seppur conforme al dato testuale della normativa, si poneva in contrasto con la normativa sovranazionale che, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento negli Stati Membri, vieta le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria, INPS, con la circolare n. 36/2022, ha rivisto il proprio orientamento indicando le istruzioni operative per il riconoscimento di benefici della L. 104/1992 in favore dei parenti dell’atra parte dell’unione civile.