NOVITA' IN TEMA DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNI DELLO STATO

DL 25 FEBBRAIO N 13 IN Gazzetta Ufficiale 25.02 2022 n 47

L’art 2 del d.l. n. 13/2022 ( “misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche”) ha introdotto specifiche misure, finalizzate al contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche al codice penale, e più nello specifico:
1) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis";
2) all’articolo 316-bis:
a) nella rubrica, il sintagma "a danno dello Stato" è sostituito dal seguenti: "di erogazioni pubbliche";
b) al primo comma, le parole da "o finanziamenti" a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ",finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";
3) all’articolo 316-ter:
a) nella rubrica, le parole "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";
b) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";
4) all’articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,"».
Sono state apportate modifiche anche all'art. 119 d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020:
«a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: "13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.";
b) al comma 14, le parole "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.".