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PRIMA LETTURA E PRIME RIFLESSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 203/2025

2026-02-02 16:11

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L’attesa sentenza della Corte Costituzionale n 203 del 20251 , deposita in data 29 dicembre dello scorso anno, ad una prima lettura ha destato più di

L’attesa sentenza della Corte Costituzionale n 203 del 20251 , deposita in data 29 dicembre dello scorso anno, ad una prima lettura ha destato più di qualche perplessità, non solo per le conclusioni alle quali è pervenuta, ma anche e soprattutto per il percorso logico motivazionale svolto a sostegno del decisum della pronuncia medesima. Come noto il decreto legge 123 del 2023 e la successiva legge di conversione 159 del 2023 hanno introdotto, nell’art 28 del dpr 448/del 1988, il comma 5 bis2 , con il quale si impedisce l’accesso alla messa alla prova qualora si proceda per alcuni reati, tra i quali quelli previsti e puniti dall’art 609 bis e 609 octies c.p. aggravati dall’art 609 ter cp. facendo quindi venire meno il fondamentale principio per cui nel rito minorile la messa alla prova poteva essere concessa per ogni tipo di reato, ritenendo quindi prevalente la possibilità di recupero piuttosto che la mera punizione del reo minorenne. Facile comprendere come tale modifica normativa, volta ad intaccare uno dei capisaldi concettuali e normativi sui quali si basava la giustizia penale minorile, come del resto recentemente confermato anche dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n 8 del 2025, abbia destato molta preoccupazione in chi ha potuto apprezzare gli importanti risultati, soprattutto in tema di abbattimento della recidiva, raggiunti grazie a tale istituto. Non si tratta di istituto premiale, né tanto meno di deflazione. L’accesso all’istituto presupponeva e presuppone, fatta eccezione oggi per i reati ostativi, un accertamento di responsabilità, sia pur provvisorio e allo stato degli atti, nonchè la formulazione di un giudizio prognostico positivo sulla capacità del minore di avviare un percorso di rielaborazione critica dell’episodio criminoso, di crescita e di reinserimento sociale. Il ricorso alla Corte Costituzionale era quindi ampiamente prevedibile, molto meno invece la decisione in commento, soprattutto se comparata alle precedenti emesse dalla medesima Corte in ambito di giustizia minorile. Si rammenta a tal proposito la sentenza n 90 del 2017 nella quale il Giudice delle Leggi, pure nella diversa materia della esecuzione della pena detentiva, 3escludeva la possibilità nei confronti dei minorenni di un rigido automatismo fondato su una presunzione di responsabilità legata al titolo di reato commesso, ed in grado quindi di precludere al giudice la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minorenne. Ed ancora particolarmente significativo anche quanto si può leggere nella recente sentenza n 8 del 2025 ove viene rammentato che: “ L’istituto della messa alla prova rappresenta, nell’ambito degli strumenti di adeguamento della risposta penale alle peculiari esigenze rieducative dell’imputato minore di età, «uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle […] finalità della giustizia minorile» (sentenza n. 125 del 1995).” La Corte nelle due sentenze citate richiama quindi le finalità della giustizia minorile che, è bene rammentarlo, sono rappresentate, oltre che dall’accertamento del fatto, anche dalla responsabilizzazione e recupero del minorenne, dal proficuo reinserimento sociale del reo, dall’abbattimento della recidiva, come del resto confermato da tutte le fonti nazionali e internazionali in materia e ribadito dalla costante lectio giurisprudenziale della Suprema Corte e della Corte Costituzionale. Ben si comprende quindi la sorpresa nel leggere, quanto riportato nella sentenza in commento al disposto n 14 del considerato in diritto laddove viene scritto:”…Il Collegio ritiene che anche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell’ar.t 31, secondo comma , Cost…..- non possa negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile”….ed ancora motiva la Corte Costituzionale :” A fronte, dunque, di reati, come quelli oggi all’esame di questa Corte, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile”. La Corte quindi giunge a legittimare l’introduzione di automatismi normativi, e in particolare quelli previsti nella legge 159/2023, volti a precludere ad un soggetto minorenne la possibilità di accedere alla messa alla prova, ovvero ad uno strumento che più di ogni altro, a detta della stessa Corte, risponde alle esigenze della giustizia minorile. Il decisum giudiziale desta quindi più di una perplessità considerata la scarsa compatibilità degli automatismi legislativi non solo con i principi costituzionali di eguaglianza, rieducazione e tutela del minore, di cui agli articoli 3, 27 e 31 della Costituzione, come a più riprese stigmatizzato dallo stesso Giudice delle Leggi in numerose pronunce (si rammentano ex plurimis le sentenze n 56/2021 51/2024), ma ancor più in un ambito come quello della giustizia minorile ove l’osservazione della personalità del reo minorenne, accanto al fatto reato per cui si procede, è elemento caratterizzante
l’intero sistema processuale minorile
Ben si comprendono quindi le perplessità nel leggere il sopra rammentato inciso motivazionale,
laddove la Corte pare focalizzare l’attenzione esclusivamente sul fatto-reato a prescindere dalle
specificità del soggetto che lo ha commesso, andando quindi a porre un elemento di eccentricità nei
confronti dell’intero sistema di giustizia minorile e a concretizzare il rischio che al verificarsi di alcuni
reati il sistema rinunci aprioristicamente ad una concreta azione volta ad incidere sulla personalità
del minorenne, in una ottica palesemente retributiva priva quindi delle specifiche finalità rieducative
che sono/erano proprie del sistema di giustizia in subiecta materia.
                                                                                                 Christian Serpelloni

 

 

1 La sentenza in commento “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità». Per inferirne che qualora non si ravvisi la presenza della predetta circostanza attenuante rimane preclusa la possibilità per il minore di accedere all’istituto di messa alla prova. 2 1. ART 28 DPR 448/1988: Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni(1) . 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato(2) . 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 bis e 609 octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609 ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3- quinquies), del codice penale.

3 La corte con la sentenza n 90 del 2017dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art 659 comma 9 lett a) del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti di minorenni condannati per i delitti ivi indicati.

 

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