SENTENZE IN TEMA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI

DENARO E DONAZIONE INDIRETTA

La Corte di Cassazione ha precisato nell’ordinanza n. 9379 depositata il 21 maggio 2020 che nel caso di erogazione di denaro da parte dei genitori nei confronti dei figli bisogna distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso atteso il collegamento tra l’elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile, i Giudici concludono che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro utilizzato per l’acquisto
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DIVISIONE MASSE PLURIME

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18910/2020 ha sancito che la divisione unitaria di masse plurime ereditarie (ossia provenienti da titoli diversi) può avvenire in unico giudizio divisorio per l’effetto del consenso manifestato da tutti i condividenti.

SPESE NECESSARIE PER LA DIVISIONE

La Corte di Cassazione della sentenza n. 1635 del 24 gennaio 2020 ha affermato che le spese necessarie per procedere allo scioglimento della comunione vanno poste, nei giudizi di divisione, a carico della massa in quanto. effettuate nell’interesse dei condividenti
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COEREDE E MIGLIORIE IMMOBILE

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15300/2000 ha evidenziato che il coerede che ha eseguito delle migliorie sul bene caduto in eredità da lui posseduto ha diritto, in sede di divisione, a richiedere il
rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene
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RISCOSSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Nella sentenza n.4449/20 la Corte di Cassazione ha sancito che la qualità di erede può essere desunta anche da una serie di atti compiuti dal chiamato incompatibili con la sua volontà di rinunciare o significativi della sua volontà di accettare .Ciò detto, la riscossione dei canoni di locazione subito dopo la morte del defunto proprietario della casa, integra la volontà dell’erede di dare seguito alla gestione già eseguita dal defunto, facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorché parzialmente, le disposizioni testamentarie.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4843 del 19 febbraio 2019 ha precisato la denuncia di successione, il pagamento delle imposte, la richiesta di registrazioni del testamento e la sua trascrizione non sono atti idonei all'accettazione tacita dell’eredità.

INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL TESTATORE

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1682 del 22 gennaio 2019 ha ribadito che nel caso in cui il testatore non ha perso la capacità di autodeterminarsi la prova del suo eventuale stato di incapacità di intendere e volere è a carico dell’attore e non del convenuto. 
LA Corte precisa che non è sufficiente un mero turbamento del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma è necessario che lo stato psico-fisico del testatore sia tale da sopprimere del tutto la volontà di determinarsi in modo libero e cosciente.

TUTELA DELLA LEGITTIMA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4721/2016 ha precisato che ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il giudice di merito non può procedere alla riduzione delle donazioni, senza aver prima ridotto tutte le disposizioni testamentarie e aver verificato che la riduzione di esse non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario. Infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 554, 555, 558 e 559 c.c., ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il Giudice deve prima provvedere alla riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie (sia a titolo universale che particolare). Solo se successivamente alla riduzione di quest’ultime, seppur privilegiate, non è ancora stata ripristinata la quota di legittima, il Giudice può procedere alla riduzione delle donazioni partendo da quella più recente. Tale disciplina è da ritenersi a parere della Corte tassativa e inderogabile.

DONAZIONE DI COSA ALTRUI

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016 ha precisato che la donazione di un bene altrui è nulla per difetto di causa atteso che l’art. 769 cc induce a considerare essenziale l’appartenenza del bene al patrimonio del donante. Infatti, al momento della conclusione del contratto di donazione non può esservi il trasferimento del bene dal patrimonio del donante a quello del donatario.