La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4721/2016 ha precisato che ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il giudice di merito non può procedere alla riduzione delle donazioni, senza aver prima ridotto tutte le disposizioni testamentarie e aver verificato che la riduzione di esse non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario. Infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 554, 555, 558 e 559 c.c., ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il Giudice deve prima provvedere alla riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie (sia a titolo universale che particolare). Solo se successivamente alla riduzione di quest’ultime, seppur privilegiate, non è ancora stata ripristinata la quota di legittima, il Giudice può procedere alla riduzione delle donazioni partendo da quella più recente. Tale disciplina è da ritenersi a parere della Corte tassativa e inderogabile.