SENTENZE IN TEMA DI RECUPERO CREDITI ED ESECUZIONI CIVILI

SPESE REGISTRO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15447 del 21.07.2020 ha precisato che l’ordinanza di assegnazione somme pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione in un procedimento presso terzi deve ritenersi comprensiva anche dell’importo relativo alla registrazione dell’ordinanza stessa.

IL DECRETO DI TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE

I Giudici della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28387/2020 del 14.12.2020 hanno evidenziato che il decreto di trasferimento d’immobile contenente l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (ad esempio pignoramenti ed ipoteche) determina il trasferimento del cespite libero da quei pesi.
Ne consegue che il Conservatore dei registri immobiliare è tenuto ad eseguire immediatamente la cancellazione dii predetti gravami indipendentemente dal decorso del termine per proporre opposizione all’esecuzione.

COMPENSAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9686 del 26.05.2020 ha precisato che l’assegno di mantenimento a favore del coniuge non ha natura alimentare in quanto trova fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal rapporto di coniugio. Ne discende che per tale credito non è operante il divieto di compensazione sancito dall'art. 447, comma 2 cc. Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione non può modificare il contenuto del titolo esecutivo distinguendo nello stesso una parte alimentare e una parte dovuta a titolo di mantenimento.

PIGNORABILITÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il Tribunale di Trani nel provvedimento del 30 gennaio 2020 ha evidenziato che il reddito di cittadinanza deve ritenersi pignorabile senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 cpc in quanto nel decreto istitutivo dello stesso è assente il richiamo alla natura assistenziale. È pertanto ammissibile l’ordine di pagamento ex art. 156 cc diretto al coniuge di una quota dello stesso. Il Tribunale di Trani ha ribadito che il presupposto per l’emissione del provvedimento ex art. 156 cc è il semplice inadempimento a uno qualsiasi degli economici previsto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, non dovendosi tenere conto delle esigenze dell’obbligato, della gravità dell’inadempimento o dell’intenzionalità.

MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI NOTIFICA DEL TITOLO

La Corte di Cassazione nel provvedimento del 28 gennaio 2020 n. 1928 ha precisato che l’omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto non ne determina automaticamente la nullità. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge.

CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO E INTERVENTO DEI CREDITORI

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020 ha ribadito che il Giudice dell’Esecuzione nella determinazione delle somme dovute in sede di conversione deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell’istanza e fino all'udienza che provvede sulla medesima.
Tale conclusione è coerente con il principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti.
L’intervento successivo alla data della presentazione dell’istanza di conversione non incide ex post sull'ammissibilità della conversione, in particolare sul versamento di 1/6 dell’importo che va sempre commisurato all'ammontare dei crediti insinuati fino al momento di presentazione dell’istanza stessa.

OMESSA PUBBLICITÀ

La Corte di Cassazione con provvedimento del 9 luglio 2019 n. 18344 ha stabilito che l’omessa pubblicità nella procedura esecutiva immobiliare sui siti preposti ai sensi dell’art. 490 cpc e 173 dip. Att. Cpc comporta la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, opponibile agli aggiudicatari in quanto attinente allo svolgimento della procedura di vendita.

ESECUZIONE MOBILIARE E ASSEGNAZIONE

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15596 dell’11 giugno 2019 ha precisato che rimane consentita l’assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell’art. 505 cpc nell'espropriazione forzata di beni mobili.
Tale norma, infatti, ha carattere generale tale da adattarsi a qualsiasi procedura esecutiva.

OPPOSTO E CHIAMATA DI TERZO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21706 del 26 agosto 2019 ha precisato che l’opponente a decreto ingiuntivo non può direttamente citare in giudizio un terzo, ma deve richiedere al Giudice l’autorizzazione.
Infatti, nel procedimento di opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
I giudici precisano che nel caso in cui non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario l’autorizzazione del Giudice è discrezionale, potendo essere rifiutata per questioni di economia processuale e ragionevole durata del processo. Il provvedimento che autorizzi o rifiuti la chiamata in causa del terzo non ha quindi natura decisoria e non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione, non potendo passare in giudicato.

DECRETO INGIUNTIVO E RIMESSIONI IN TERMINI

Il Tribunale di Asti nel provvedimento del 23 aprile 2019 ha ammesso l’applicazione dell’istituto della rimessione in termine al procedimento monitorio. Infatti tale istituto è divenuto un principio generale processualcivilistico.

TITOLI GIUDIZIARI E OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

La corte di Cassazione della sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019 ha ribadito che in sede di opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento del contributo al mantenimento possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti.
Infatti, i provvedimenti in materia di famiglia sono soggetti alla clausola cd. rebus sic stantibus, pertanto, il mutamento dei presupposti in virtù dei quali è stato concesso il provvedimento deve essere dedotto nel procedimento per la revisione delle condizioni.

PLURALITA’ DI CREDITI E FRAZIONAMENTO DOMANDE GIUDIZIALI

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato, nella sentenza n. 4090/2017, che nel caso di pluralità di crediti derivanti dallo stesso rapporto, è legittimo il frazionamento della domanda giudiziale, in quanto il nostro sistema processuale non prevede, per tali casi, l’improcedibilità della domanda. Il creditore, pertanto, potrà agire separatamente per crediti diversi nel caso in cui tali azioni siano sorrette da un interesse del soggetto agente.