SENTENZE IN TEMA DI DIRITTO ALLE PERSONE

BENEFICIARIO IN COMA E NOZZE

Il Tribunale di La Spezia con la sentenza del 4 marzo 2020 ha affermato che il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, capace pertanto di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole. Pertanto nel caso di soggetto beneficiario in coma tale consenso non può essere manifestato dall’amministratore di sostengo, nemmeno in sua rappresentanza o sostituzione.

INDENNITA’ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E’ SOGGETTA AD IVA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14846/2020 ha precisato che l’indennità prevista per l’amministratore di sostegno non è imponibile ai fini IVA. I Giudici evidenziano che l’indennità corrisposta non ha natura di corrispettivo per il servizio fornito, in quanto solo eventuale oltre che parametrato alla difficoltà dell'incarico, all'entità del patrimonio e alle spese sostenute dall'amministratore. La Corte precisa altresì che tale indennità non è soggetta ad IVA anche nel caso in cui tale attività sia svolta da un professionista o con l’ausilio di soggetti stipendiati.

ADS E DISPOSIZIONE TESTAMENTARIE A FAVORE DELL’AMMINISTRATORE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6079 del 04.03.2020 ha affermato che nel caso dell'amministrazione di sostegno di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore, a prescindere dalla circostanza che tra amministratore e beneficiato sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

COME DEL BENEFICIARIO E VOLONTÀ’ DI CONTRARRE MATRIMONIO

Il Tribunale di La Spezia nella sentenza del 26.05.2020 ha affermato che il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell’amministrato.
Tale consenso, però, deve essere necessariamente espresso da un soggetto cosciente non potendo in difetto essere manifestato dall'amministratore di sostegno in sua rappresentanza o in sua sostituzione.

ADS E INTERDIZIONE

Il Tribunale di Rieti nella sentenza n. 68 del 4 febbraio 2020 ha evidenziato che gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono da considerarsi figure residuali, da applicarsi solo nel caso in cui l’amministrazione di sostegno non possa assicurare al soggetto debole un’adeguata protezione. Il Giudice precisa, pertanto, che il criterio selettivo deve essere rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità.

RIFIUTO DELLE CURE SANITARIE

Il Tribunale di Roma nel provvedimento del 23 settembre 2019 ha precisato che non è necessaria l’autorizzazione del G.T. nel caso in cui l’amministratore di sostegno abbia accertato, anche in maniera presuntiva, la volontà del beneficiario, il quale ha manifestato la volontà di non proseguire nel trattamento sanitario. Infatti, in assenza di contrasto col medico, la rappresentanza esclusiva in materia di trattamenti sanitari è rimessa ex lege (art. 3 comma 5, l. 219/2017) all'amministratore di sostegno.

CAPACITA’ DI DONARE

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 114 del 10 maggio 2019 ha escluso alla luce dei principi costituzionali previsti negli artt. 2 e 3 Cost. che la persona beneficiaria possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi stabiliti dal GT ai sensi dell’art. 411 cc.

INCARICO DI ADS CONFRITO AD UN AVVOCATO E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6518 del 6 marzo 2019 ha precisato che nel caso in cui l’incarico di amministratore di sostegno sia stato affidato ad un avvocato, quest’ultimo può essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ex art. 86 cpc. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto di nomina conferisce allo stesso il relativo potere processuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 2 cpc

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E DIFESA

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6518 del 6 marzo 2019 ha precisato che all'amministrazione di sostegno si applica in quanto compatibile la disposizione di cui all'art. 374 cc n. 5.
Tale norma prevede che il tutore non possa promuovere un giudizio senza autorizzazione del GT. Tale previsione, secondo la giurisprudenza consolidata, non si applica in ipotesi di difesa passiva.

ADS E PRODIGALITA’

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5492 del 7 marzo 2018 ha precisato è possibile applicare la misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di soggetti che spendono in “gratta e vinci” cifre di gran lunga superiori alle loro capacità economiche.

DAT E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

È stata sollevata questione di legittimità costituzione delle norme in materia di disposizioni anticipate di trattamento nella parte cui si stabilisce che l’amministratore di sostegno, che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
La Consulta nella sentenza del 13.06.2019 ha però precisato che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. I Giudici Costituzionali evidenziano che le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere.
Spetta, infatti, al Giudice Tutelare attribuire o meno, in fase di nomina o successivamente con decreto, all'amministratore di sostegno anche tale potere, allorquando il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.
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IL BENEFICIARIO CONSERVA IL DIRITTO A CHIEDERE LA SEPARAZIONE

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene il proprio diritto di richiedere al separazione dal coniuge, in quanto trattasi di situazione giuridica soggettiva che realizza la personalità dell’individuo, e quindi, di un diritto personalissimo.
L’apertura dell’amministrazione di sostegno non comporta la perdita di tali diritti, e conseguentemente, non comporta nemmeno la perdita del loro esercizio.
In tali casi, sarà il Giudice Tutelare a valutare, caso per caso, se il beneficiario possa promuovere autonomamente il giudizio o se è necessaria l’assistenza o la rappresentanza così come previsto dall’art, 409 cc
(in tal senso Tribunale, Milano, sez. IX, decreto 19/02/2014)

BENIFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTENGO E CONSENSO INFORMATO

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli con provvedimento del 31.05.2018 ha deferito il potere di rappresentanza esclusiva a rilasciare il consenso (o dissenso) ad accertamenti e/o trattamenti terapeutici solo in capo all’amministratore di sostegno. Il G.T. ha, però, precisato che la manifestazione di volontà posta in essere dall’a.d.s. dovrà rappresentare il reale intendimento del beneficiario. L’amministratore, pertanto, non può sostituire il proprio volere con quello del beneficiario. Inoltre, in caso di contrasto tra amministratore e beneficiario e/o i di lui parente, tali questioni andranno sottoposte al G.T.

CONFLITTO TRA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E STRUTTURA SANITARIA

Il Tribunale di Mantova nel provvedimento datato 6 dicembre 2018 ha precisato che nel caso di conflitto tra l’amministratore di sostegno e la struttura sanitaria in tema di consenso al trattamento sanitario indicato da quest’ultima, ma rifiutato dall’ A.D.S., spetta al Giudice Tutelare adottare tale decisione ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. n. 219/2017.