VOUCHER: NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

La Legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022), tra le molte novità ridisegna e amplia l’utilizzo dei voucher.
In particolare l’art. 1 comma 342 della legge Bilancio 2023 innalza il limite da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per i compensi che gli utilizzatori possono erogare in un anno alla totalità dei lavoratori, restando però fermo il limite di percepire la somma massima si € 5.000,00 per ciascuno prestatore, anche da diversi utilizzatori.
Tale normativa viene estesa anche alle attività lavorative con codice ATECO 93.29.1 (ossia attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili).
Ed ancora, la Legge Bilancio 2023 eleva da 5 a 10 il numero di lavoratori dipendente a tempo indeterminato presenti in un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.
Viene poi introdotto un regime sperimentale per gli anni 2023 e 2024 per le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in regime di agricoltura:
- le prestazioni dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giornate di lavoro effettive, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, appartenenti a specifiche categorie:
a) persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali
b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- Obbligo di acquisizione da parte del datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto, di un’autocertificazione del lavoratore riguardante le propria condizione soggettiva, dando comunicazione preventiva al competente centro per l’impiego.
- il compenso erogato per tali prestazioni occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
- Rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.