NOVITA’ IN TEMA DI SPESE STRAORDINARIE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.”

Il caso:

Il principio sopra riportato è stato espresso in una recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ord.,25/05/2023, n. 14564) chiamata a pronunciarsi in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre (genitore collocatario) a favore della figlia per l’istruzione universitaria privata.

Pur ribadendo che è assolutamente necessario verificare in primis la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità economica da parte dei genitori, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il mancato preventivo interpello dell’altro genitore può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

 

Conclusioni

La questione che può quindi insorgere è la seguente: il genitore non collocatario deve sempre rimborsare le spese straordinarie?

Nonostante la legge non intervenga specificamente sul punto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha fornito alcune indicazioni andando a distinguere le “spese routinarie”, ovvero quelle spese ordinarie e prevedibili che possono rendersi necessarie per il mantenimento del figlio (testi scolastici, tasse scolastiche, spese mediche…), dalle “spese straordinarie in senso stretto”, ovvero quelle spese imprevedibili ed eccezionali, caratterizzate da una certa rilevanza economica (quale può essere un intervento chirurgico)

Nella pronuncia sopra menzionata si fa riferimento alla prima categoria, alle spese che viste le loro caratteristiche vengono considerate integrative del mantenimento e che pertanto secondo i giudici di legittimità non necessiterebbero dell’accordo preventivo, che invece resta necessario per le seconde.