La Cassazione dice di SI al “Separ-orzio”

Con l’ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole in ordine alla possibilità di cumulare le domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, nell’ambito del procedimento su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.

 

Investita della questione a seguito di un rinvio pregiudiziale (ex art. 363 bis c.p.c.) da parte del Tribunale di Treviso (con ordinanza del 31 maggio 2023 ) la Corte di Cassazione, rilevato il contrasto di orientamenti e le posizioni divergenti dei Tribunali di merito, ha deciso di pronunciarsi, cercando così di porre fine alle difformità delle pronunce di merito e fornendo così un criterio di interpretazione univoco della nuova disciplina introdotta dal d.lgs n.149/2022 ( art. 473 bis.49 c.p.c.).

“In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”

A seguito di questa pronuncia viene quindi ammessa tanto la possibilità per le parti che intendono porre fine al loro matrimonio, di proporre contestualmente nel ricorso introduttivo del giudizio contenzioso la domanda di separazione personale e quella di divorzio, ma, oggi, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, tale possibilità viene data anche a coloro che intendessero presentare una domanda congiunta ai sensi dell’articolo 473 bis.51 c.p.c., ferma restando che in entrambi i casi la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio diventa procedibile solo a seguito del decorso del termine di legge.