CONDOMINIO MISTO E SUPERBONUS 110%

Molti condomini misti, ossia composti da unità residenziali e da unità non residenziali vogliono eseguire i lavori di efficientamento energetico.

A tal proposto è utile riepilogare le circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno affrontato tale questione, ossia la n. 19/2020 e la n. 24/2020 le quali hanno chiarito che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate al fine del calcolo della detrazione solo se riguardano un immobile residenziale nella sua interezza. Laddove la superficie residenziale sia superiore al 50% di quella complessiva, è ammissibile per tutti i condomini, senza distinzione tra le categorie dei condomini, fruire del superbonus per le opere eseguite sulle parti comuni.

Diversamente, nel caso in cui la superficie residenziale sia inferiore al 50% di quella complessiva, la detrazione del110% con riferimento alle spese realizzate sulle parti comuni potrà essere riconosciuta solo alle unità immobiliari destinate ad abitazione. Resta fermo per le unità non residenziali il beneficio di diverse detrazioni fiscali tutt’ora vigenti (ad esempio bonus facciate)